Revisione veicoli

REVISIONE VEICOLARE

                                                                       (aut. n. 14/2020 Città Metropolitana di Roma Capitale)

Il Centro Auto Roma srl, sin dal 2012 è centro specializzato in revisioni per auto, moto, quad, microcar, camper e furgoni fino a 35 q.li.  nonchè pulmini a 9 posti.  Dedica a questo settore costante formazione, personale qualificato,  e nel corso degli anni ha sempre avuto  particolare attenzione all’aggiornamento tecnoogico delle strumentazioni.

L’appuntamento con la revisione del veicolo è un passaggio importante, oltre che per adempiere infatti ad un obbligo di legge, è una occasione per valutare il veicolo e renderlo sicuro nell’interesse del conducente, dei viaggiatori e della circolazione stradale.

E proprio per questo motivo le apparecchiature di test e rilevamento dati di cui è dotato il Centro Auto Roma srl sono caratterizzati dagli standard innovativi tecnologicamente piu’ avanzati. Software di analisi sempre aggiornati, e che con una particolare tecnologia consentono di effettuare rapidamente un check up completo su ogni fronte.

La professionalità di chi effettua la revisione è parimenti importante, ed il cliente sarà reso edotto di ogni aspetto che riguarda il veicolo.

Ma oltre a questo la convenienza settoriale  è anche in particolari offerte che il Centro Auto Roma srl rivolge a questo importante settore.

N.B. Le auto radiate per esportazione dal Pra , (ossia quelle che hanno riconsegnato le targhe) ,  devono effettuare la revisione almeno 24 ore prima dell’ espletamento della pratica in agenzia!

LA REVISIONE STRAORDINARIA

La revisione straordinaria di un’auto o moto è una revisione parziale che può essere ordinata dall’Ufficio, ai sensi dell’articolo 80 del Codice della Strada – comma 7. Questa viene richiesta su un veicolo che, a seguito del suo coinvolgimento in un incidente stradale, ha riportato danni che possono interessare i dispositivi di sicurezza (freni, sospensioni, ecc…) oppure la carrozzeria e quindi le parti strutturali del veicolo. Un’ altro motivo per cui può essere richiesta la revisione straordinaria del veicolo è quando gli organi di polizia segnalano dei dubbi sui requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti. Questo può accadere durante un controllo di routine. Nella maggior parte dei casi vige l’obbligo di fare la revisione straordinaria auto e moto dopo un incidente stradale. In questo caso l’organo competente riferirà all’ufficio incaricato della D.T.T. in seguito alla rilevazione di gravi danni che possono mettere a repentaglio la sicurezza su strada. Il conducente verrà anche avvisato su che documenti portare per terminare la revisione straordinaria. La procedura prevista dalla Motorizzazione per espletare la revisione straordinaria è la stessa prevista per quella ordinaria. Nel caso in cui venga richiesto questo controllo in seguito ad un incidente la vettura deve essere preventivamente riparata. Tutte le parti aggiustate devono essere documentate e corredate da una certificazione di riparazione rilasciata da chi ha eseguito questo ripristino. La revisione straordinaria può essere eseguita solo presso gli uffici Motorizzazione Civile (UMC).L’operazione di revisione straordinaria non vale come revisione periodica o annuale perchè verifica solo le componenti segnalate dagli organi della polizia. Eccezione vien fatta, però, se la revisione scade entro l’anno in corso: in tal caso si eseguono tutti i controlli di rito e la revisione può considerarsi completa.

Inoltre  puo’ essere ordinata la Revisione Straordinaria dalle stesse Forze dell’ Ordine nel caso in cui un autocarro oppure un  veicolo venga trovato durante i controlli con piu’ persone di quelle consentite a bordo, carico consentito  extra  o sporgente fuori limite,  o presenza di ruggine sulla carrozzeria e con lucchetti sporgenti alle porte.

N. B. Non è possibile effettuare la Revisione ad auto con targa del Corpo Diplomatico   ( di competenza esclusiva presso la Motorizzazione Civile di via Laurentina)

 

 

 

contattaci subito compilando il form di contatto indicando il numero di telefono e sarete richiamati

 

 

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Prendiamo in consegna l’auto dal tuo domicilio, la portiamo al Centro Auto Roma srl e dopo l’intervento di revisione e di sanificazione ti viene riconsegnata!

IL SABATO SIAMO APERTI PER REVISIONI AUTO DURANTE L’INTERA GIORNATA!

Centro Auto Roma ha a cuore tutti i suoi clienti, e trasmette con congruo anticipo una specifica lettera in cui è riassunta la situazione e consente di contattare l’Autofficina con immediatezza:

Revisioni Centro Auto Roma srl prototipo lettera trasmissione ai nostri clienti

Queste le info sul servizio che è attivo dal 2011:

Orari di apertura:
dal Lunedi al Venerdi 09.00-19.00
Sabato 9.00-18.00

Organizziamo anche il ritiro auto a domicilio per la revisione, previo appuntamento.

Tutti gli interventi vengono eseguiti seguendo i piu’ accurati standard di sanificazione veicolare e quindi in totale sicurezza!

 

 

 

 

CONVENZIONATO CON I SEGUENTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI:

Esso   –  Via Prenestina n. 187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CENTRO AUTO ROMA E’ APERTO ANCHE DURANTE TUTTO IL MESE DI AGOSTO E NEI GIORNI 24 E 31 DEI MESI DI DICEMBRE DI CIASCUN ANNO

Costi  revisione:   54,95 euro: per interventi di revisione
   12,09 euro: Iva al 22%;
                                        10,20 euro: per diritti Motorizzazione Civile
                          1,78 euro: costo bollettino postale

Ricevi in omaggio un buono carburante da € 15,00

  

Pagamento: carte di credito , bonifico, contanti.

REVISIONE SCADUTA: : per i  veicoli con la revisione scaduta è consigliabile  la prenotazione cartacea per effettuarla nella data e ora stabilita  ( questa modalità permette di arrivare da casa al Centro Revisione senza incorrere nella multa,  in caso di controllo delle Forze dell’ Ordine ) .

Inoltre precisiamo che il riscontro della  Revisione scaduta è molto facile per gli agenti di controllo con l’ausilio delle telecamere fisse in strada ed autostrada e da quelle posizionate sulle vetture delle stesse Forze dell’ Ordine , oltre ai rischi nei controlli di pattuglia.   Inoltre si incorre nella sanzione anche se il veicolo è parcheggiato nella strada pubblica (con Revisione scaduta  infatti il veicolo deve essere detenuto in luogo privato)

REVISIONE RESPINTA:  Nel caso in cui la revisione venisse respinta, il cliente è tenuto al versamento dell’intero costo di revisione, e quindi eseguire i lavori segnalati necessari da effettuare sul veicolo e successivamente quelli realizzati inseriti in cartella tecnica. Poi si ripete la revisione con conseguente onere intero. I lavori  segnalati sono accompagnati da relativa fattura.

CAUSE OSTATIVE ALL’INTERVENTO DI REVISIONE VEICOLARE: 

 Non è possibile effettuare l’intervento di revisione con il parabrezza rotto , con gli  specchietti retrovisori mancanti oppure in presenza di  auto con targhe estere. 

 E non è possibile effettuarla con fari , fanali e frecce direzionali danneggiati e/o guasti/malfunzionanti

Attenzione: non e’ possibile effettuare la revisione Autocarri e/o Autovan , su mezzo accompagnato da carico.

Inoltre non è possibile eseguire la revisione nei casi di passaggio di proprieta’ in corso , con la sola fotocopia del libretto , con la denuncia di smarrimento del libretto , con la denuncia di smarrimento delle targhe e/o mancanti e/o con targhe irregolari ( carta , plexiglass) e/o usurate, con vetri oscurati , con fari xenon e/o luci led se non di serie , con carrozzeria e/o motori  modificati se non di serie, auto incidentate e/o con Cid assicurativo in corso , auto con fermo amministrativo e/o sequestro giudiziario, con impianti Gpl (10 anni ) e/o Metano ( 5 anni ) scaduti e/o mancanti di omologazione e nel caso in cui venga eliminato l’impianto sono comunque necessarie le dovute certificazioni e omologazioni , furgoni coibentati e/o frigo con Atp scaduto oppure nel caso in cui il   contachilometri sia guasto  e/o  chilometri non visibili e riscontrabili. 

CARTA DI CIRCOLAZIONE: Non è possibile eseguire la prova di revisione qualora la carta di circolazione si presenti in condizioni tali da non essere leggibile o comunque danneggiata.

Inoltre  non è possibile effettuare la Revisione del Veicolo con carrozzeria danneggiata e/o in presenza di ruggine , o in auto dotate di  gomme lisce e/o con bolla laterale e/o con misure non omologate, oppure in caso di dotazione diversa di marca e modello sullo stesso asse  e nei casi di Telaio non visibile oppure illegibile, oppure non è possibile effettuare la revisione in caso di airbag non regolarmente attivi (già gonfiati da impatto).

 

REVISIONI PERIODICHE:  Per tutti i veicoli storici in cui  dovesse risultare assente il codice omologazione in archivio ed è quindi sostituito con un generico codice ” OK ” e superano la prova di revisione con esito regolare, verrà riportata al posto della data di scadenza l’annotazione: ” scadenza da verificare, recarsi presso UMC “. 

L’attestato è comunque  valido, ma prima della successiva revisione è necessario recarsi presso gli Uffici della Motorizzazione per l’aggiornamento dei dati.

Le auto nuove immatricolate in Germania effettuano la  revisione dopo 3 anni e poi ogni 2 anni.

Le auto immatricolate all’ estero troveranno sul libretto solamente l’anno d’ immatricolazione e non giorno e mese , per tali vetture  il mese di scadenza della revisione è quello di Gennaio  , le auto usate e/o radiate dal P.R.A. per l’esportazione devono  effettuare la revisione prima della cancellazione dal registro automobilistico.

Nel caso di revisioni periodiche le auto in demolizione se marcianti , devono essere revisionate prima della  eventuale demolizione.

N.B.  Nel caso di carrelli rimorchio aventi targa propria, la revisione va effettuata presso gli uffici MCTC

Per auto con gancio traino sul libretto, lo stesso deve trovarsi installato nel momento della revisione ‘  invece per  revisioni per carrello appendice, se presente sul libretto deve essere al seguito della vettura nel mentre della revisione 

CARTA DI CIRCOLAZIONE:  il libretto nuovo è  disponibile sul Ced della Motorizzazione dopo 72 ore circa dalla sua emissione , prima di ciò non è quindi possibile effettuare la revisione.

Differenze tra interventi revisionali di Veicoli d’ epoca e veicoli storici (clicca qui per visualizzare la specifica sezione dedicata)

SANZIONI 

Il Codice della Strada vigente prevede le seguenti multe per chi circola senza aver effettuato la revisione o senza aver presentato la domanda entro i termini previsti:

OMESSA REVISIONE (art. 80, comma 14)

sanzione pecuniaria da € 155,00 a € 624,00 e sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione

RIPETUTA OMESSA REVISIONE (art. 80, comma 14)

sanzione pecuniaria raddoppiata (da € 310,00) e ritiro della carta di circolazione

OMESSA REVISIONE DI VEICOLO CIRCOLANTE IN AUTOSTRADA (art. 176, comma 18)

da € 155,00 a € 624,00 e fermo amministrativo del veicolo, restituito dopo la prenotazione della revisione
N.B.: Non è possibile revisionare in Italia, nè presso le officine private nè presso le sedi provinciali della motorizzazione, autoveicoli immatricolati in stati esteri anche se facenti parte della Comunità Europea (vedi Circolare 1688/M366 del 02/08/2001).

 

NORME DI INTERESSE GENERALE

REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI

Riguarda tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori in circolazione ed i loro rimorchi; dal 1° Gennaio 2000 la periodicità di questo controllo si è allineata alla cadenza della Comunità Europea come già previsto dall’articolo 80 del Nuovo Codice della Strada.

Calendario
REVISIONI ANNUALI

settori:

  • Autobus
  • Autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
  • Rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.;
  • Autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente (es. taxi)
  • Autoambulanze
  • Veicoli atipici.

Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione a partire dall’anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione. Con il veicolo sprovvisto di revisione, inoltre, l’assicurazione in caso di sinistro stradale, può non pagare il danno, anche se a vostro favore.

Le REVISIONI PERIODICHE (quadriennale e biennale) in particolare riguardano:

  • Autocarri, motocarri e auto/motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t.
  • quadricicli a motore
  • Autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo ad uso privato (compreso l’eventuale carrello appendice)
  • autocaravan (vediCircolare prot. 36101 del 23 aprile 2008)
  • Motoveicoli e ciclomotori (compresi i quadricicli leggeri, vedi approfondimenti)
  • Tricicli  (Ape, moto tre ruote)
  •  Auto per disabili
  • Pulmini 9 posti
  • Taxi NCC
Tutti gli interventi sono eseguiti da personale italiano altamente qualificato

 

Devono essere sottoposti a revisione periodica per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

N. B.: Eventuale carrello appendice deve OBBLIGATORIAMENTE essere sottoposto a revisione INSIEME al veicolo al quale è abbinato (vedi anche approfondimenti).

LA REVISIONE: autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori

Fra i veicoli atipici, previsti dal comma 4 dell’art. 80 del Nuovo Codice della Strada, sottolineamo particolarmente quelli definiti dall’art. 60 N.C.d.S., cioè i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico. Finora non era mai stato pubblicato un decreto attuativo dell’art. 80 riguardante i veicoli atipici; dapprima non erano perciò sottoposti ad obbligo di revisione; con la Circolare del D.T.T. n. 4437/M360 del 26/11/2003, punto 10 questa situazione era stata sanata venendo sottolineato l’obbligo della revisione annuale per questi veicoli in caso di circolazione su strada (in quanto “atipici”). Finalmente, il 19 marzo 2010 é stato pubblicato sul Supplemento

Ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 65, ed é entrato in vigore il giorno successivo, l’apposito Decreto 17 dicembre 2009 (“Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica”) che ne disciplina i requisiti e, fra le altre cose, ne riporta la revisione a cadenza BIENNALE; le disposizioni complementari al decreto

sono fornite dalla Circolare prot. n. 19277/23.25 del 3 marzo 2010. Si sottolinea che i veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima del 1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile (vedi Allegato III al citato Decreto).

Nel 2010 devono quindi essere sottoposti a revisione gli autoveicoli immatricolati per la prima volta nel 2006 entro il mese di rilascio delle Carta di Circolazione e quelli già revisionati nel 2008 entro il mese in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

Non è consentita la circolazione dopo la scadenza della revisione, tuttavia gli autoveicoli sottoposti a revisione annuale, e solo questi, possono circolare fino alla data della prima prenotazione se questa è stata effettuata entro la scadenza.
Rimorchi di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t

Per l’anno 2018 resta ancora in vigore il D.M. 17/01/2003 che dispone la revisione dei rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova ai sensi degli articoli 75 o 80 del Codice della Strada.

D.L. 17 marzo 2020 del Consiglio dei Ministri. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consigli dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di vista e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

LA REVISIONE: autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori

Tale revisione potrà essere effettuata esclusivamente presso gli uffici provinciali del D.T.T. (con esclusione quindi delle imprese autorizzate). La revisione deve essere effettuata:

  • entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell’ultimarevisione, per i veicoli che l’abbiano già effettuata;
  • entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per i veicoli sottoposti alla revisione per la prima volta.

E’ consentita la circolazione anche oltre tali termini di scadenza e fino alla data fissata per la presentazione alla revisione, purchè la revisione sia stata prenotata entro i predetti termini (le prenotazioni successive, pur annotate sulla domanda di revisione,consentono solo che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata).

L’unica deroga a quanto sopra è prevista dall’Ufficio Provinciale di Trento per le carte ritirate sul territorio provinciale, come comunicato sul sito della Motorizzazione di Trento.

N.B.: Come stabilito dalla circolare Prot. n. 2919/M 366 del 09/10/01, in caso di carta di circolazione ritirata per omessa revisione non più è possibile effettuare la visita presso le officine private per cui la revisione dovrà essere effettuata obbligatoriamente presso gli Uffici Provinciali del D.T.T.

Tariffe

Per ogni tipo di veicolo (autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore) il costo è così ripartito:

 54,95 euro: per interventi di revisione
  12,09 euro: Iva al 22%;
     10,20 euro: per diritti Motorizzazione Civile
        1,78 euro: costo bollettino postale

 

 

 

 

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